STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SOTELL

SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DEL LAVORO

(approvato dall’assemblea costitutiva l’11 marzo 1999

modificato e approvato dall’assemblea l’8 maggio 2001

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Costituzione e scopo

Art.1
È costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS con la denominazione SOTELL – Servizi per l’organizzazione del tempo libero e del lavoro.
Essa è apolitica e aconfessionale e non ha fine di lucro.
L’associazione ha per scopo la promozione di occasioni di lavoro e di svago prioritariamente in favore dei giovani.
La sua durata è illimitata.

Conseguimento dello scopo

Art.2
Per conseguire il proprio scopo l’associazione agisce in particolare nei seguenti ambiti:
– creare occasioni di lavoro per i giovani, anche nel tempo libero;
– assistenza a coloro che necessitano di un servizio logistico, manuale o tecnico per l’organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni o feste a carattere, culturale, sociale, turistico o ricreativo;
– organizzazione di occasioni di svago;
– organizzazione di attività socialmente utili;
– servizio a enti pubblici o associazioni

Sede

Art.3
L’associazione ha sede a Lugano, presso il Dicastero Giovani, Formazione e Tempo Libero della Città di Lugano

Protezione giuridica

Art.4
L’associazione viene iscritta al Registro di commercio a cura della direzione.

II. MEMBRI

Generalità

Art. 5
Possono diventar membri dell’associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che ne condividono lo scopo.

Modalità

Art. 6
Chi intende aderire all’associazione diventandone membro ne fa richiesta scritta al comitato che decide inappellabilmente se ammettere o no il membro, senza alcun obbligo di indicare i motivi della propria decisione.

Ammissione

Art. 7
L’assemblea generale ratifica le decisioni del comitato per i soli casi di ammissione di nuovi membri.

Esclusione

Art. 8
Sono esclusi dall’associazione:
1) I membri che non dovessero corrispondere la quota sociale annuale neppure dopo che è stato loro assegnato un ultimo termine di almeno30 giorni per farlo.
2) I membri decisi dal comitato anche senza indicare dei motivi, purché sia garantita la possibilità ai soci interessati di essere sentiti.

Dimissioni

Art.9
Ogni membro ha la facoltà di lasciare l’Associazione. Dovrà annunciare questa sua intenzione mediante lettera raccomandata prima della fine dell’esercizio annuale. in caso di ritardo il socio uscente sarà tenuto a corrispondere la quota sociale anche per l’anno successivo.

Art.10
Sia l’esclusione sia l’uscita volontaria non dispensano quest’ultimo dall’obbligo di corrispondere le quote sociali compresa quella dell’anno in corso.

III.ORGANIZZAZIONE

Organi dell’associazione

Art.11
Sono organi dell’associazione
a) l’assemblea
b) il comitato
c) il direttore
d) l’ufficio di revisione

A. L’ASSEMBLEA GENERALE

Competenze generali

Art.12
L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; ad essa sono dovute tutte le competenze che la legge ed il presente statuto non attribuiscono ad altro organo.

Competenze specifiche

Art.13
L’assemblea:
– Approva il verbale della precedente assemblea generale;
– approva la relazione annuale del comitato circa l’attività societaria ed i conti annuali, dopo aver preso conoscenza del rapporto dell’ufficio di revisione;
– ratifica eventuali proposte presenzate dalla direzine, in particolare le tasse sociali annuali;
– nomina il Presidente dell’Assemblea;
– nomina i membri del Comitato di sua competenza;
– nomina i soci onorari;
– nomina i revisori

Assemblea generale ordinaria

Art.14
L’assemblea generale ordinaria dell’associazione viene indetta dal comitato con semplice lettera e 20 giorni di anticipo. Essa si riunisce, di regola, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.

Assemblea straordinaria

Art.15
Il comitato può convocare assemblee straordinarie.
La stessa facoltà spetta ai soci aventi diritto di voto che possono sottoscrivere una richiesta scritta alla direzione indicando esattamente gli oggetti da mettere all’ordine del giorno; questa richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei soci dell’associazione.
La direzione vi darà seguito convocando l’assemblea nei 30 giorni successivi.

Voto deliberazioni

Art.16
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio ha un voto.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti, ad eccezione della deliberazione sullo scioglimento dell’associazione, che richiede il consenso dei 3/4 dei soci presenti in assemblea che a sua volta deve rappresentare almeno il 51% di tutti i soci.

Diritto di voto

Art.17
Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, tutti i soci con il pagamento delle tasse sociali annuali, come fissate dalla direzione e approvate dall’assemblea per ogni esercizio annuale.

B. IL COMITATO

Composizione

Art.18
Il comitato è composto da 3 a 7 membri, di cui la maggioranza è designata dal Municipio di Lugano.

Organizzazione

Art.19
Il comitato nomina al proprio interno il presidente , il vicepresidente.

Convocazioni e validità delle sedute e deliberazioni

Art.20
Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta che lo ritenga opportuno.
Due membri possono chiedere la convocazione del comitato indicando l’ordine del giorno; il presidente darà seguito alla convocazione entro 10 giorni.
il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il presidente.

Compiti del Comitato

Art.21
Il Comitato
– nomina il direttore;
– esegue le deliberazioni dell’assemblea generale;
– amministra l’associazione;
fissa le tasse sociali annuali da proporre per la ratifica dell’assemblea;
– ammette nuovi soci
– approva regolamenti interni dell’associazione.

Durata della Carica

Art.22
Il comitato resta in carica quattro anni ed il suo mandato scade con l’assemblea generale ordinaria che approva i conti dell’ultimo anno del quadriennio.

Indennità e spese vive

Art.23
I membri del comitato assolvono la loro funzione a titolo gratuito. Essi hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive documentate, assunte nell’interesse dell’associazione.

C. IL DIRETTORE

Compiti

Art.24
Il direttore è delegato a gestire l’attività corrente dell’associazione.
Il direttore, consultandosi preventivamente col comitato, ha la facoltà di assumere un segretario ed eventuali altri collaboratori; e ne stabilisce i compensi.
Il direttore funge da segretario del comitato.

Rapporti comitato – direttore

Art.25
Il direttore agisce sotto diretta sorveglianza del comitato.
Riferirà regolarmente al comitato della propria attività e solleciterà quest’ultimo a prendere o ratificare tutte quelle decisioni che andranno oltre l’attività corrente.

Carica

Art.26
Egli è vincolato da un contratto di mandato e può essere rimosso dalle proprie funzioni in ogni momento, con un preavviso di un mese.

D. UFFICIO DI REVISIONE

Composizione

Art.27
L’ufficio di revisione si compone di due membri eletti dall’assemblea; la durata della carica è indicata a quella del comitato e i membri sono rieleggibili.
L’assemblea può decidere di far capo ad un revisore esterno.

Compiti

Art.28
L’ufficio di revisione verifica annualmente i conti dell’associazione ed allestisce un rapporto scritto all’indirizzo dell’assemblea.
L’ufficio di revisione può effettuare verifiche in corso d’esercizio.

IV. ANNO CONTABILE

Esercizio annuale

Art.29
L’esercizio annuale coincide con l’anno solare.

V. RAPPRESENTANZA AMMINISTRATIVA

Poteri di rappresentanza

Art.30
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vice-presidente e dei membri del comitato.

VI. SOCI

Qualità di soci

Art.31
il pagamento della tassa sociale minima è indispensabile per acquisire la qualità di socio

Soci Onorari

Art.32
Il comitato può, a suo insindacabile giudizio e su proposta della direzione, nominare soci onorari che hanno il diritto di voto in assemblea.
I soci onorari sono esenti dal pagamento di tasse sociali.

VII. DISPOSIZIONI VARIE FINALI

Capitale sociale e Finanziamento

Art.33
Il capitale sociale è formato dalle quote sociali, dai versamenti volontari di soci e di terzi, non ché da ogni altra entrata.
I soci non hanno alcun diritto sul capitale sociale e non rispondono degli impegni dell’associazione.

Ricorso

Art.34
Contro la decisione di espulsione del comitato il socio ha diritto di ricorrere entro 30 giorni all’assemblea generale; questa decide inappellabilmente alla prima riunione, dopo aver sentito il socio ricorrente.
Il ricordo non ha effetto sospensivo.

Scioglimento

Art.35
In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Lugano affinché lo destini ad associazione con scopo analogo.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Diritto applicabile

Art.36
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili gli art.60 e segg del Codice Civile Svizzero.

Entrata in vigore

Art.37
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’assemblea costitutiva dell’associazione e con la ratifica da parte del Municipio di Lugano

Approvato dall’assemblea costitutiva dell’associazione SOTELL – Servizi per l’organizzazione del tempo libero e del lavoro l’11 marzo 1999.

Ratificato dal Municipio di Lugano nella seduta del 19 aprile 1999.

Approvato dall’assemblea l’8 maggio 2001, ratificato dal Municipio in data 10 maggio 2001.